Gli integratori alimentari: composizione e proprietà
Vitamine e sali minerali
Gli elenchi delle vitamine e sali minerali impiegabili negli integratori alimentari a livello europeo rispondono al Regolamento CE 1170/2009 e sono riportate nei rispettivi allegati e le cui dosi minime sono normate dal Regolamento EU 1169/2011 in cui si evince che l’apporto minimo non deve essere inferiore del 15% del Valore Nutritivo di Riferimento (VNR), ovvero della quantità di vitamine e sali minerali che una persona dovrebbe assumere come fabbisogno minimo giornaliero.
I livelli massimi, non essendo ancora definiti a livello europeo, in Italia sottostanno al documento emesso dal Ministero della Salute (rev aprile 2019). Alcune vitamine e minerali inseriti possono anche vantare i claim approvati dalla CE.
Probiotici e prebiotici
I probiotici sono microrganismi in grado di esercitare funzioni benefiche per l’organismo una volta introdotte. Questi prodotti possono essere inseriti in integratori in numero elevato tanto da, una volta raggiunto l’intestino, moltiplicarsi ed esplicare la funzione desiderata.
I prebiotici, contenuti nell’inulina, nei frutto-oligosaccaridi e nei galatto-oligosaccaridi, sono spesso fibre non digeribili che preparano e mantengono un ambiente adatto allo sviluppo di batteri presenti nell’intestino, modulandone quindi l’attività.
Se un integratore contiene sia probiotici che prebiotici viene definito simbiotico.
Specifiche Linee Guida prodotte dal Ministero della Salute specificano come questi prodotti possono indicare in etichetta “Favorisce l’equilibrio della flora intestinale”.
Integratori a base di sostanze e preparati vegetali (botanicals)
Per preparati vegetali si intende ingredienti vegetali non trattati, utilizzati interamente come pianta o in parte, oppure preparati ottenuti in seguito a vari trattamenti.
L’utilizzo dei botanicals negli integratori è disciplinato da normative nazionali quali il DM 10 agosto 2018 per la loro immissione in commercio e nei cui allegati, in continuo aggiornamento, sono riportati gli elenchi ammessi con le relative avvertenze e controindicazioni per l’uso.
Le Linee guida ministeriali di riferimento per gli effetti fisiologici, autorizzate in via transitoria fino ad emanazione da EFSA dei claim dedicati, ribadiscono che sono impiegabili come ingredienti sostanze e preparati che abbiano tradizionalmente maturato una storia di consumo significativo in modo da risultare sicuri.
Coadiuvanti di diete ipocaloriche per la riduzione del peso corporeo
Il Regolamento CE 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute non consente claims “che fanno riferimento alla percentuale o all’entità della perdita di peso” mentre consente quelli riferiti alla “riduzione dello stimolo della fame o un maggiore senso di sazietà o la riduzione dell’energia apportata dal regime alimentare” solo se basati su prove scientifiche generalmente accettate e formulati in modo ben comprensibile dal consumatore medio.
L'articolo 7 del D.Lgs 169/2004 definisce che “per gli integratori coadiuvanti di regimi dietetici ipocalorici volti alla riduzione del peso non è consentito alcun riferimento ai tempi o alla quantità di perdita di peso conseguenti al loro impiego” e devono avere messaggi che richiamino la necessità di seguire una dieta ipocalorica adeguata e di rimuovere stili di vita troppo sedentari”.
Viene ribadito come ai fini della perdita di peso il ruolo degli integratori è secondario in quanto possono avere solo una funzione coadiuvante della dieta ipocalorica. Le azioni base da intraprendere sono innanzitutto quello di adottare uno stile di vita sano correggendo eventuali abitudini alimentari scorrette e di svolgere ogni giorno un po’ di attività fisica anche cominciando a rimuovere abitudini troppo sedentarie. Non si deve indurre a fare credere che vi siano prodotti brucia grassi o che il solo uso del prodotto possa dare dei benefici senza avviare un processo di modifica delle abitudini o comportamenti scorretti.
Occorre comunque considerare che le diete ipocaloriche alle quali eventualmente associare un integratore devono essere predisposte e seguite da una figura medica soprattutto se il tempo richiesto è superiore alle 3 settimane. Anche per quanto concerne la pubblicità in etichetta degli integratori con finalità dimagranti come coadiuvanti di diete ipocaloriche non si deve fare riferimenti al trattamento dell’obesità eventualmente scrivendo: “Il prodotto non sostituisce una dieta variata. Deve essere impiegato nell’ambito di una dieta ipocalorica adeguata seguendo uno stile di vita sano con un buon livello di attività fisica. Se la dieta viene seguita per periodi prolungati, superiori alle tre settimane, si consiglia di sentire il parere del medico.”
Integratori con altre sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico in cui sono inclusi nutrienti diversi da vitamine e minerali e altre sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico
Nel settore degli integratori alimentari a livello UE la normativa di riferimento è il Regolamento CE 1170/2009 che riguarda solamente le vitamine e i minerali. Per questo il Ministero della Salute ha redatto un documento (revisione settembre 2019) dove sono raccolti gli altri nutrienti e altre sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico. Se la sostanza non possiede una “storia di consumo significativo” deve essere considerato come un novelfood ai sensi del Regolamento UE 2015/2283.
Le sostanze nuove e gli ingredienti autorizzati per l’uso negli integratori sono anche presenti nel Regolamento UE 2017/2470 che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del Regolamento UE 2015/2283, così come sono disponibili su un catalogo pubblicato dalla UE.
La procedura prevista dal Regolamento UE 2018/456 permette di determinare secondo il Ministero se una sostanza rientra o meno nell’ambito del Regolamento UE 2015/2283. Per quanto concerne i claims sulla salute o riduzione fattori di rischio resta il Regolamento CE 1924/2006. Altre indicazioni sulle caratteristiche di un integratore che non rientrano nel Regolamento 1924/2006 devono però essere conformi alle disposizioni del Regolamento UE 1169/2011.
Nel gruppo 1 della categoria “altre sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico” vi sono:
1) miscele di aminoacidi essenziali con indicazione “contributo al soddisfacimento del fabbisogno proteico/azotato”
2) aminoacidi ramificati con apporto di 5g come somma di leucina, isoleucina e valina con indicazione “integrazione della dieta dello sportivo”
Il gruppo 2 comprende “sostanze con apporto massimo giornaliero definito dove troviamo: carnitina (max 1000mg/die), carnosina (500mg), coenzima Q10 e ubichinolo (200 mg), colina (1000 mg), creatina (3 mg max 6 g non oltre 1 mese), glucosamina (500 mg), taurina (1000 mg).
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Linee guida sugli integratori alimentari proposti come coadiuvanti di diete per il controllo e la riduzione del peso
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Linee guida.pdf (33.4 KB) -
Altri Nutrienti e altre sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico
Ministero della Salute - Revisione settembre 2019
Elenco.pdf (68.6 KB)