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FAQ Inconvenienti Igienici

Pubblicato il 06/07/2016
In questa sezione sono disponibili risposte alle domande più frequenti poste da utenti, installatori e progettisti in merito ad impianti a gas, elettrici, canne fumarie.... Le risposte sono basate sulle vigenti Leggi e norme tecniche nazionali, fatti salvi ulteriori e diversi requisiti eventualmente previsti dai regolamenti locali

Canne di esalazione di apparecchi a gas - Piani di cottura – si fa riferimento  alledisposizioni contenute  nella UNI 7129-3:2015la quale al punto 4.1 – Apparecchi di cottura - stabilisce che  i prodotti della combustione vanno convogliatia tetto; nell’impossibilità dello scarico a tetto é concesso lo scarico a  parete nel rispetto delle distanze indicate nelpunto 4.4.4 con particolare attenzione ai limiti previsti  nel punto 6della norma di cui sopra;

Impianti di riscaldamento – ai sensi del DPR 412/1993 e successive modifiche, all’ art.5 comma 9 tutti gli impianti termici devono essere collegati ad appositicamini, canne fumarie o sistemi di evacuazione con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescrittadalla regolamentazione tecnica vigente ;

E’ possibile derogare a quantostabilito dal comma 9 nei seguenti casi:

a)     Si procede, anche nell’ambito di unariqualificazione energetica dell’impianto termico, alla sostituzione digeneratori di calore individuali che risultano installati in data antecedenteal 31/08/2013, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata (art 17 bis D.L. 63/2013);

b)     l’adempimento dell’obbligo di cui alcomma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggettodell’intervento, adottate a livello anazionale, regionale o comunale; (art 17 bis D.L. 63/2013);

c)     ilprogettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sboccosopra il colmo del tetto (art 17 bis D.L.63/2013);

d)     si procede alle ristrutturazioni diimpianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari,qual’ora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie, osistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra al tettodell’edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili all’applicazione diapparecchi a condensazione (art 14 comma8 D.Lgs n°102/2014)

e)     vengono installati uno o piùgeneratori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione agas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto (art 14 comma 8 D.Lgs n°102/2014).

In relazione al punto (e) si precisache non si considera un generatore di calore ibrido compatto un insieme di una caldaia e di una pompa di calore chefunzionano ciascuno autonomamente.

 

Per accedere alle deroghe previstedal comma 9 bis sopracitate ai punti (a, b, c, d, e) è obbligatorio:

        I.     neicasi di cui alla lettera a) installare generatori di calore a gas a camerastagna il cui rendimento sia superiore a quello previsto dall’art 4 comma 6lettera a) del D.P.R 59/2009

    II. nei casi di cui alle lettere b),c) e d),installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti dellacombustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superioria 70 mg/kWh, misurate secondo le norme vigenti di prodotto

     III.    Nelcaso di cui alla lettera e) installare generatori di calore a gas acondensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medieponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo lenorme di prodotto vigenti, e pompe di calore il cui rendimento sia superiore aquello previsto dall’art 4, comma 6, lettera b) del DPR 59/2009

   IV.     Intutti i casi, posizionare i terminali di scarico in conformità alla vigentenorma tecnica UNI 7129 e s.m.i

 

Non ricadendo nella definizione diimpianto termico del DPR 412/1993 art 1 lettera f, si fa riferimento alla norma UNI 7129-3:2015 – punto 4lettera d) in cui viene indicata fra le altre, la possibilità di scarico aparete dei prodotti della combustione per gli apparecchi sia di tipo B che C nel rispetto delle distanzeindicate nel punto 4.4.4 con particolare attenzione ai limiti previsti dalpunto 6 della stessa norma UNI.

Impianti di riscaldamento- ai sensi del D.Lgs 152/2006 esuccessive modifiche, all’ art. 285 “….gliimpianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore disoglia (35 kW) devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dallaparte II dell'allegato IX alla presente parte pertinenti al tipo dicombustibile utilizzato….” e quindi  “…..avere un'altezza correlata alla sezione utile secondo gliappropriati metodi di calcolo riportati dalla normativa tecnica vigente (normeUNI e norme CEN). Resta salvo quanto stabilito ai punti 2.9 e 2.10 di cui sotto:

2.9. Le bocche dei camini devonoessere posizionate in modo tale da consentire un’ adeguata evacuazione edispersione dei prodotti della combustione e da evitare la reimmissione deglistessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. A tal fine le bocche deicamini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo deitetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri. Vedi fig 1 e 1A.

2.10. Le bocche dei camini situati adistanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere aquota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta. Lepresenti disposizioni non si applicano agli impianti termici a condensazioneconformi ai requisiti previsti dalla direttiva 90/396/CE del Consiglio, del 29giugno 1990, concernente gli apparecchi a gas.(punto così modificato dall'art.34 della legge n. 99 del 2009). Vedi fig 2

Zona di rispetto canna fumaria a servizio di impianto di riscaldamento di potenza maggiore di 35 kW

Fig. 1. Edificio con tetto a falda. Tratteggiata in rosso lazona dove non è consentito installare bocche dei camini in accordo al  punto 2.9

Zona di rispetto canna fumaria a servizio di impianto di riscaldamento di potenza maggiore di 35 kW

Fig. 1A.Edificio con tetto piano e sovrastante ostacolo. Tratteggiata in rosso la zonadove non è consentito installare bocche dei camini in accordo al punto  2.9.

Casistiche di installazione di canne fumarie a servizio di impianti di riscaldamento con potenza maggiore di 35 kW


Fig 2. .Caso 1: Impianto termico a condensazione conforme ai requisiti della direttiva90/396/CE del 29 giugno del 1990, concernente gli apparecchi a gas, al qualenon si applicano le disposizioni del requisito 2.10 .

Caso 2 e3: Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture dilocali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superioredell’apertura più alta (linea tratteggiata rossa). E’ da notare come per lecaldaie a condensazione, installate a una distanza appena superiore ai 10 m, è possibilel’installazione di camini a qualsiasi quota, indipendentemente dalla loropotenza. Per assurdo, il decreto concede che si possa realizzare lo scaricoanche a livello del suolo.

 

Fermorestando l’art 285 del D.Lgs 152/2006, ulteriori riferimenti alle quote disbocco in atmosfera e alle distanze da rispettare sono forniti dal punto 7.5della Norma UNI 11528:2014 “Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW- Progettazione, installazione, e messa in servizio posizionamento deiterminali”. In caso di discrepanze fra il D.Lgs 152/2006 e la norma UNI 11528:2014occorre applicare il sopracitato decreto.

Gli scarichi dei prodotti della combustione di impianti a biocombustibile di potenza fino a 35 kW, devono rispettare le norme UNI 10683:2012, che prevedono lo sbocco delle canne fumarie oltre il coperto dell’edificio.
Per i medesimi impianti di potenza superiore ai 35 kW si applica sempre il D.Lgs 152/2006.