Verifica di attrezzature di sollevamento in luoghi di lavoro (all. VII D.Lgs. 9/4/2008 n° 81 e s.m.i.)
Pubblicato il
14/03/2011
SERVIZIO/ PRESTAZIONE | Verifica di attrezzature di sollevamento in luoghi di lavoro (all. VII D.Lgs. 9/4/2008 n° 81 e s.m.i.) |
DESCRIZIONE | La verifica periodica e/o straordinaria delle attrezzature di sollevamento è finalizzata a controllarne lo stato di conservazione e di efficienza, al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori.Il datore di lavoro/proprietario deve richiedere l’esecuzione della prima verifica periodica all’ISPESL(Istituto Superiore Per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro) oppure, trascorsi inutilmente 60 giorni dalla richiesta, all’Unità Operativa Impiantistica Antinfortunistica dell’Azienda USL competente per territorio. I controlli periodici successivi devono essere richiesti all’Unità Operativa Impiantistica Antinfortunistica dell’Azienda USL o, in alternativa all’ISPESL, in base alle periodicità stabilite dall’all. VII del D.Lgs. 81/08.A seguito di prescrizioni verbalizzate nel controllo periodico, il datore di lavoro/proprietario deve chiedere la verifica straordinaria di controllo al medesimo organismo che ha incaricato (Unità Operativa Impiantistica Antinfortunistica dell’Azienda USL o ISPESL).Il datore di lavoro/proprietario deve chiedere una verifica straordinaria, per le attrezzature prive di marcatura CE, anche nei casi in cui le stesse subiscano modifiche costruttive o delle modalità di utilizzo, purché previste originariamente dal costruttore. |
COSA SERVE |
|
ASPETTI ECONOMICI | Il costo della prestazione è definito dal tariffario Regionale - Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna 27 settembre 2006 n°77. Per le attrezzature di sollevamento la tariffa varia da 51,85 a 207,40 € a seconda della tipologia. |
NORMATIVE DI RIFERIMENTO |
|
DOCUMENTI COLLEGATI | - |
| 11 OTTOBRE 2010 |