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Obblighi per la vendita dei funghi

Pubblicato il 24/02/2012

Idoneità dell’esercente alla vendita di funghi

La vendita al dettaglio dei funghi spontanei freschi sfusi e dei porcini secchi sfusi è subordinata all’ottenimento, da parte dell’esercente o di un preposto alla vendita, di un attestato di idoneità al riconoscimento delle specie che si intendono vendere. Per l’ottenimento dell’attestato occorre inoltrare domanda al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL, al fine di sostenere il previsto esame.

Per la vendita di funghi freschi spontanei in confezioni chiuse, correttamente etichettate e certificate all’origine dal produttore, non servono invece autorizzazioni specifiche; lo stesso vale per la vendita di confezioni chiuse ed etichettate di funghi spontanei secchi o altrimenti conservati.

Per vendere funghi freschi coltivati non occorre alcuna autorizzazione.

Esame per ottenere l’attestato di idoneità al riconoscimento delle specie che si intendono vendere

L’esame per ottenere l’attestato di idoneità al riconoscimento delle specie che si intendono vendere è composto da una prova scritta e una prova pratica.

La prova scritta è costituita da una serie di domande a risposta multipla, tratte dall’elenco allegato alla Determinazione n. 1227/2013 del Dirigente del Servizio Veterinario ed Igiene degli Alimenti della Regione Emilia Romagna.

La prova pratica consiste nel dimostrare la conoscenza delle specie fungine per cui si richiede l’idoneità alla vendita, nonché la conoscenza degli obblighi normativi in materia di funghi.

Per sostenere l’esame, è necessario presentare una domanda di ammissione al Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL, compilando l’apposito modulo. L’esame si sostiene presso una Commissione istituita dal Dipartimento di Sanità Pubblica.

Chi supera l’esame, ottiene, come detto, l'attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine che intende vendere, necessario ed obbligatorio per poter presentare la specifica Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo Sportello Unico Attività Produttive del proprio Comune.

Possono presentare domanda di ammissione all’esame sia il titolare dell’attività commerciale, sia l’eventuale preposto (socio e/o dipendente, appositamente delegati dal legale rappresentante); nel secondo caso, alla SCIA dovrà essere allegata la dichiarazione con firma autenticata di chi si assume l'incarico di vendita.

Nella sezione "Allegati" di questa pagina, è possibile scaricare il modulo di domanda di ammissione all’esame,  la normativa vigente, l’elenco dei funghi epigei freschi spontanei commercializzabili e l’elenco delle domande da cui saranno tratte quelle che comporranno la prova scritta.

Certificazione dei funghi freschi spontanei

I funghi freschi spontanei destinati alla vendita o al consumo presso ristoranti od altri esercizi pubblici devono essere sottoposti a controllo da parte di un micologo iscritto all’apposito Registro Nazionale.

La certificazione, rilasciata ai sensi della L.R. 6/1996 dell’Emilia Romagna e successive modificazioni ed integrazioni (se effettuata presso gli Ispettorati micologici delle AUSL è gratuita), deve seguire il prodotto in tutte le fasi successive. I funghi da sottoporre al controllo devono essere in buono stato di conservazione, riposti in contenitori rigidi ed areati e con una sola specie per contenitore, ad eccezione dei Boletus del gruppo edulis (porcini) e dei Lactarius del gruppo deliciosus (questi ultimi solo in Emilia-Romagna).

Ogni contenitore certificato deve riportare un talloncino di avvenuto controllo da parte del micologo con le seguenti indicazioni:

•    il genere e la specie dei funghi contenuti (ad eccezione dei gruppi sopra citati);

•    la data della visita di controllo sanitario; 

•    la corrispondenza univoca con la certificazione sanitaria ad essa correlata;

•    peso ed eventuali raccomandazioni per la conservazione ed il consumo;

•    firma e timbro del micologo certificatore, con indicazione del numero di iscrizione al Registro nazionale o regionale.

La vendita dei porcini secchi sfusi non è soggetta alle suddette modalità di controllo; la responsabilità relativa al prodotto venduto è quindi dell’esercente.