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PA PI120351-24 per concessione, ai sensi dell’art 193 del Dlgs (Progetto 36/2023 partenariato pubblico/privato), per la reingegnerizzazione dei processi e l’erogazione di servizi per la gestione e tracciabilità dei dispositivi medici monouso e impiantabile da realizzarsi presso l’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico Sant’Orsola ( AOU BO) e l’Azienda USL di Bologna

Pubblicato il 04/04/2024
Sintesi

In data 30/04/2024 pubblicati chiarimenti.

In data 06/05/2024 pubblicati chiarimenti.

In data 09/05/2024 pubblicati chiarimenti, atto di approvazione modif. parziale documenti di gara, e disciplinare rev.

Chiarimenti pubblicati in data 09/05/2024:

Quesito PI153569-24

CIG: B10B9F7878 - si chiede di chiarire quanto segue:

- Criteri di valutazione dell’offerta tecnica, sub 1.5 e sub 2.4 relativi alle referenze

In relazione alla modalità di valutazione delle Referenze riportata a pag. 29 del documento Disciplinare di Gara, art. 18.1, si chiede cortesemente di confermare che, laddove previsto lo scostamento massimo accettabile per la validità delle singole referenze proposte, questo debba intendersi in relazione ai dati di attività e dimensione di ciascuna delle due Aziende concedenti, presa singolarmente, e non come totale complessivo, al fine di non limitare eccessivamente la concorrenza su questo criterio;

- Criterio di valutazione dell’offerta tecnica, sub 3.1 relativo all’estensione del servizio

In relazione a tale criterio, si chiede cortesemente di confermare che gli offerenti debbano prevedere soluzioni, in conformità con l’art. 189 del Codice, e che, dunque, debbano riferirsi al concetto di modifiche non sostanziali ai sensi del medesimo articolo.

Risposta PI180303-24

Già evaso - vedasi risposta PI158879-24

 

Quesito PI165601-24

in relazione alla richiesta, all’art. 17, lett. a) del Disciplinare, di redigere il PEF “a moneta costante a valori 2024”, e considerando che il PEF sintetico di gara prevede che “L’80% del canone è rivalutato all’inflazione, sulla base del parametro FOI senza tabacchi”, si chiede cortesemente di confermare, tenendo conto del metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica di cui all’art. 18.3 del Disciplinare, secondo cui saranno escluse le offerte con un TIR inferiore al 7,5%, che l’espressione “a moneta costante a valori 2024” si riferisca ai valori base di partenza del PEF, mentre il PEF stesso vada predisposto tenendo conto del tasso di indicizzazione, in coerenza con quanto indicato dal PEF di sintesi, che non menziona la necessità di adottare valori costanti.

Risposta PI180316-24

Si conferma che l’80% del canone deve essere rivalutato all’inflazione e che ai fini della redazione del PEF deve essere utilizzato un tasso di inflazione al 2%. Quindi si rettifica la disposizione dell’art. 17 lett a) del disciplinare nel modo seguente:Il PEF deve essere redatto utilizzando come dato di input standard un tasso di inflazione al 2%.In ogni caso, in fase di esecuzione del contratto, al canone sarà applicato il tasso di rivalutazione monetaria ISTAT FOI senza tabacchi, come previsto dal contratto.

 

Quesito PI165647-24

1 ) Considerato che nella lex specialis vi sono plurimi riferimenti (Disciplinare, Convenzione, Capitolato tecnico, ecc.) alla taggatura RFId, si chiede conferma della possibilità di presentare un’offerta equivalente che preveda l’impiego di una tecnologia alternativa rispetto alla tecnologia RFId.

2) In relazione all’art. 18.1 Del disciplinare ed in particolare ai punti 1.5 e 2.4 si segnala che la valutazione delle “referenze” comporta la valutazione di requisiti soggettivi del concorrente – che si sovrappongono ai requisiti di partecipazione già previsti all’art. 6.3 - e non invece la valutazione di elementi oggettivi relativi all’offerta.

Si tratta dunque di elementi che favoriscono indebitamente – e in modo particolarmente rilevante in quanto implicano l’attribuzione di ben 12 punti – gli operatori economici che li posseggono a scapito di altri, senza che a questo corrisponda la miglior qualità tecnica dell’offerta e dunque a prescindere dal contenuto dell’offerta stessa.

Si chiede quindi di espungere tali criteri e di prevedere l’attribuzione dei 6 + 6 punti - ora riferiti ai sub-criteri “referenze” – con riferimento agli altri sub-criteri relativi rispettivamente al “progetto tecnico e servizi” e al “progetto sistema operativo”.

3) Con riferimento all’art. 3 del disciplinare, nel quale si specificano costi annui di manodopera a regime per 764.500 euro non soggetti a ribasso, e con riferimento a quanto previsto nel capitolato gestionale art. 5.1 nel quale si indica il numero minimo di addetti a regime di 17 persone, si chiede conferma dell’ammissibilità di un’offerta che sulla base di una equivalente e più efficiente impostazione delle attività consenta di impiegare un numero di addetti inferiore a 17 e conseguentemente preveda un costo annuo  della manodopera inferiore a quello indicato dal Disciplinare.

4) Si chiede di confermare che la certificazione ISO 13485 non è richiesta a pena di esclusione, trattandosi di uno standard volontario di base che si applica ai diversi sistemi e regolamenti sulla qualità della produzione e dell'immissione in commercio dei dispositivi medici, destinata ad organizzazioni che si occupano di progettazione, sviluppo, produzione, installazione e assistenza tecnica di dispositivi medici, ma non alla tracciabilità o gestione logistica dei DM. 

5) Si chiede di confermare che la certificazione SA 8000 non è richiesta a pena di esclusione, trattandosi di uno standard volontario su tematiche quali lavoro minorile, lavoro forzato o obbligato, salute e sicurezza, etc. relativo a tematiche ampiamente regolate della legislazione italiana a cui tutti gli operatori economici sono soggetti.

6) Gli importi riportati a pag. 9 del Disciplinare con riferimento al canone per gli oneri di manodopera non sono coerenti con quelli indicati nel PEF di sintesi. Si chiede di indicare quali siano i dati da considerare ai fini della formulazione dell’offerta

7) Si rileva la presenza di una incongruenza tra il numero di sale operatorie riportato nel progetto tecnico (62 sale)  e quello indicato nel PEF sintetico (104). Si chiede di indicare quale sia il numero esatto delle sale operatorie da considerare ai fini della formulazione dell’offerta

Risposta PI180323-24

1) La scelta della tecnologia RFID deriva dalla proposta tecnica della ditta proponente il PPP. A seguito di approfondimenti è stato inoltre confermato che tale scelta dovrebbe garantire  il raggiungimento degli obiettivi che sono stati posti, in particolare l’efficienza nella gestione complessiva dei DM. Se esistono tecnologie alternative che possono garantire il raggiungimento degli obiettivi possono essere presentate.

2) Si conferma l'impianto di valutazione indicato all'art 18.1 essendo stato predisposto in ossequio alle linee ANAC e ai pronunciamenti del Consiglio di Stato. I criteri di valutazione individuati, ivi compresi quelli inerenti le referenze, sono destinati a valorizzare la qualità dell'offerta, in ossequio alla nomrativa e giurisprudenza in materia.

Tuttavia, al fine di venire incontro alle osservazioni formulate, si è provveduto ad una rimodulazione del punteggio che ha interessato i punti 1.4,1.5,2.3,2.4 dell'art 18.1.

3) Si conferma, salvo idonea giustificazione

4) Si conferma

5) Si conferma

6) Disciplinare:

L’importo a base di gara comprende i costi della manodopera stimati in:

         € 275.860,00 con riferimento al valore complessivo dell’investimento;

         € 764.500,00 annui riferiti ai servizi relativi al valore della concessione.

PEF:

I costi relativi alla manodopera sono pari a 275.860€ (tale dato appare sotto la tabella di sintesi del CAPEX)

I costi di gestione a regime ammontano a circa 2,135 milioni, di cui 764.500€ per manodopera (questa frase è riportata nella sezione costi di gestione).

Pertanto non risultano incongruenze tra i due documenti.

7) Le tabelle di cui ai paragrafi 2.1 e 2.2 del progetto tecnico riportano n. 104 sale operatorie ed interventistiche in cui dovrà essere operativo questo sistema di tracciabilità. Si conferma quindi tale numero.

 

Quesito PI165652-24

1 ) Considerato che nella lex specialis vi sono plurimi riferimenti (Disciplinare, Convenzione, Capitolato tecnico, ecc.) alla taggatura RFId, si chiede conferma della possibilità di presentare un’offerta equivalente che preveda l’impiego di una tecnologia alternativa rispetto alla tecnologia RFId.

2) In relazione all’art. 18.1 Del disciplinare ed in particolare ai punti 1.5 e 2.4 si segnala che la valutazione delle “referenze” comporta la valutazione di requisiti soggettivi del concorrente – che si sovrappongono ai requisiti di partecipazione già previsti all’art. 6.3 - e non invece la valutazione di elementi oggettivi relativi all’offerta.

Si tratta dunque di elementi che favoriscono indebitamente – e in modo particolarmente rilevante in quanto implicano l’attribuzione di ben 12 punti – gli operatori economici che li posseggono a scapito di altri, senza che a questo corrisponda la miglior qualità tecnica dell’offerta e dunque a prescindere dal contenuto dell’offerta stessa.

Si chiede quindi di espungere tali criteri e di prevedere l’attribuzione dei 6 + 6 punti - ora riferiti ai sub-criteri “referenze” – con riferimento agli altri sub-criteri relativi rispettivamente al “progetto tecnico e servizi” e al “progetto sistema operativo”.

3) Con riferimento all’art. 3 del disciplinare, nel quale si specificano costi annui di manodopera a regime per 764.500 euro non soggetti a ribasso, e con riferimento a quanto previsto nel capitolato gestionale art. 5.1 nel quale si indica il numero minimo di addetti a regime di 17 persone, si chiede conferma dell’ammissibilità di un’offerta che sulla base di una equivalente e più efficiente impostazione delle attività consenta di impiegare un numero di addetti inferiore a 17 e conseguentemente preveda un costo annuo  della manodopera inferiore a quello indicato dal Disciplinare.

4) Si chiede di confermare che la certificazione ISO 13485 non è richiesta a pena di esclusione, trattandosi di uno standard volontario di base che si applica ai diversi sistemi e regolamenti sulla qualità della produzione e dell'immissione in commercio dei dispositivi medici, destinata ad organizzazioni che si occupano di progettazione, sviluppo, produzione, installazione e assistenza tecnica di dispositivi medici, ma non alla tracciabilità o gestione logistica dei DM. 

5) Si chiede di confermare che la certificazione SA 8000 non è richiesta a pena di esclusione, trattandosi di uno standard volontario su tematiche quali lavoro minorile, lavoro forzato o obbligato, salute e sicurezza, etc. relativo a tematiche ampiamente regolate della legislazione italiana a cui tutti gli operatori economici sono soggetti.

6) Gli importi riportati a pag. 9 del Disciplinare con riferimento al canone per gli oneri di manodopera non sono coerenti con quelli indicati nel PEF di sintesi. Si chiede di indicare quali siano i dati da considerare ai fini della formulazione dell’offerta

7) Si rileva la presenza di una incongruenza tra il numero di sale operatorie riportato nel progetto tecnico (62 sale)  e quello indicato nel PEF sintetico (104). Si chiede di indicare quale sia il numero esatto delle sale operatorie da considerare ai fini della formulazione dell’offerta

Risposta PI180325-24

Si veda risposta a quesito PI165647-24

 

Quesito PI179654-24

AVVISO A TUTTI GLI OPERATORI - MODIFICHE DISCIPLINARE DI GARA

Risposta PI180339-24

A seguito di richieste di alcuni O.E. sono state apportate delle modifiche al Disciplinare di Gara: art 17 lett a) e art 18.1.Si precisa che tali modifiche, non rientranti nella casistica di cui all'art 92.2 del D.Lgs 36/2023, non determinano la proroga dei termini di scadenza già fissati.

Appena emesso l'Atto di modifica, sarà cura di questa Stazione Appaltante darne adeguata pubblicità in rispetto della normativa vigente.

 

Quesito PI181504-24

AVVISO A TUTTI GLI OPERATORI - DISCIPLINARE DI GARA

Risposta PI181628-24

Dando seguito a quanto comunicato con avviso PI180339-24, si riportano in allegato determina di adozione modifica Disciplinare di Gara e nuova redazione Disciplinare di gara. Si chiede che l'Operatore Economico al momento della presentazione dell'offerta alleghi alla documentazione amministrazione il nuovo Disciplinare firmato per accettazione.

Si precisa che le modifiche apportate, non rientranti nella casistica di cui all'art 92.2 del D.Lgs 36/2023, non determinano la proroga dei termini di scadenza già fissati.

Chiarimenti pubblicati in data 06/05/2024:

Quesito PI 165606-24

si chiede cortese conferma che, in relazione alla comprova dei requisiti di cui ai punti 6.2 e 6.3 del disciplinare di gara, i bilanci dell'ultimo triennio e i certificati rilasciati dall'ente contraente debbano essere accorpati insieme e caricati nella sezione specifica della busta amministrativa. (bilanci completi di nota integrativa e certificati di regolare esecuzione rilasciati dagli enti).

Risposta PI168856-24

Si conferma

Quesito PI 165608-24

in relazione alla modalità di presentazione della documentazione amministrativa si chiede cortesemente di indicare se è possibile prevedere il caricamento di documentazione integrativa quale, a titolo esemplificativo, il verbale di CdA per attestazione dei poteri di firma. In caso di risposta affermativa si chiede cortesemente di indicare in quale sezione del portale è possibile procedere al caricamento di tale documentazione.

Risposta PI168867-24

E' possibile il caricamento di documentazione integrativa . La stessa può essere caricata nella busta documentazione - elenco documenti - aggiungendo uno slot in cui allegare la documentazione

Quesito PI165610-24

in relazione alla modalità di presentazione della garanzia provvisoria, trattandosi di documento firmato digitalmente non potrà essere unito in un unico file alle certificazioni di cui all'art. 106.8 del codice per la riduzione dell'importo. Di conseguenza si chiede cortesemente di indicare in quale sezione del portale potranno essere caricate tali certificazioni accessorie.

Risposta PI168884-24

nella busta documentazione - elenco documenti - aggiungendo uno slot in cui allegare la documentazione

 

Chiarimenti pubblicati in data 30/04/2024

Domanda 1)

E’ possibile conoscere l'azienda che ha promosso questa iniziativa pubblico privata?

Risposta 1)

Come indicato nelle "Premesse" del Disciplinare di gara  il  Promotore è la Società DEENOVA con sede in Gragnano Trebbiense (PC) via Vittime della Strada n.2

 

Domanda 2)

Si chiede di chiarire quanto segue: L’art. 10 del disciplinare di gara prevede che “Ai sensi dell’art. 106, comma 8, del Codice l’importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati. […] a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.[…] b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).”. Di converso, il modello della “Domanda di partecipazione”, in conformità con il menzionato art. 106, comma 8 del Codice, consente ulteriori riduzioni, segnatamente: “- 10% per aver presentato una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del codice; - riduzione per il possesso di una o più delle seguenti certificazioni o marchi (la stazione appaltante individua la certificazione e il marchio tra quelli previsti dall’allegato II.13 del Codice e indica la percentuale di riduzione della cauzione, con il vincolo che la somma non può superare il 20%): […]”. Ai fini della partecipazione e della quantificazione della cauzione si chiede, dunque, di confermare che gli offerenti possano dichiarare il possesso dei suddetti requisiti aggiuntivi per beneficiare di un’ulteriore riduzione della cauzione e, in particolare, che possano utilizzare a tal fine una qualsiasi delle certificazioni elencate all’allegato II.13 del Codice. In alternativa, si chiede di voler indicare quali certificazioni, tra quelle elencate all’allegato II.13 del Codice, siano utilizzabili allo scopo di ridurre l’importo della cauzione. Vi ringraziamo in anticipo e porgiamo nostri cordiali saluti

Risposta 2)

Si conferma che si  applicano tutte le riduzioni nei limiti di quanto consentito dall'art. 106, comma 3 del codice.

In merito alle certificazioni   di cui all'allegato II.13  per beneficiare di un’ulteriore riduzione della cauzione, i concorrenti  possono utilizzare  a tal fine una  delle certificazioni  ivi elencate

 

Domanda 3)

Si chiede di chiarire quanto segue:1- Criteri di valutazione dell’offerta tecnica, sub 1.5 e sub 2.4 relativi alle referenze: in relazione alla modalità di valutazione delle Referenze riportata a pag. 29 del documento Disciplinare di Gara, art. 18.1, si chiede cortesemente di confermare che, laddove previsto lo scostamento massimo accettabile per la validità delle singole referenze proposte, questo debba intendersi in relazione ai dati di attività e dimensione di ciascuna delle due Aziende concedenti, presa singolarmente, e non come totale complessivo, al fine di non limitare eccessivamente la concorrenza su questo criterio;

Risposta 3)

Si conferma che i dati di attività e dimensione da prendere come riferimento per la verifica della validità delle singole referenze proposte debba essere inteso come i valori delle singole Aziende concedenti e NON come valore complessivo

 

Domanda 4)

Criterio di valutazione dell’offerta tecnica, sub 3.1 relativo all’estensione del servizio: in relazione a tale criterio, si chiede cortesemente di confermare che gli offerenti debbano prevedere soluzioni, in conformità con l’art. 189 del Codice, e che, dunque, debbano riferirsi al concetto di modifiche non sostanziali ai sensi del medesimo articolo.

Risposta 4)

Si conferma