PA PI181988-23 PA stipula AQ con unico Operatore economico per somministrazione lavoro temporaneo per l’AUSL Bologna e per conto dell’AOU e dello IOR di Bologna, dell’AUSL Imola, dell’AUSL e dell’AOU Ferrara, Montecatone. GURI 67 del 14/06/2023.
Comunicazione del 15/12/2023
Si comunica che il giorno 20/12/2023 alle
ore 9.30 circa si terrà la seduta virtuale per l'attribuzione
coefficenti per la parte tecnica e lo sblocco delle offerte economiche
relative alla procedura in oggetto
Comunicazione del 10/10/2023
Si comunica che il giorno 11/10/2023 alle ore 14.45 circa si terrà la seduta virtuale per lo sblocco della documentazione tecnica relativa alla procedura in oggetto
Chiarimenti pubblicati in data 13/07/2023
DOMANDA 1:
• CAPITOLATO DI GARA art 5H)
in ordine a opere professionali ritenute non confacenti, si chiede di
rettificare quanto contenuto precisando che la sostituzione di una risorsa e la
risoluzione del contratto di lavoro potrà aver luogo solo per mancato
superamento del periodo di prova o a seguito di un procedimento disciplinare
con licenziamento per giusta causa.
• CAPITOLATO DI GARA art. 14. Si chiede di
rettificare specificando che la comminazione delle penali, preceduta da
regolare contraddittorio tra le parti, avverrà mediante apposita nota di debito
e non attraverso la compensazione dei compensi dovuti all’agenzia. Si chiede,
inoltre, di puntualizzare che, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, le
pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di
profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente
considerate) il valore del valore del corrispettivo previsto a favore
dell'agenzia.
• CAPITOLATO DI GARA art. 21.
Si chiede di rettificare specificando che
laddove l’ente eserciti facoltà di recesso dovrà rimborsare l’agenzia delle
spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza della missione.
Invero, l’articolo 33 del D.Lgs.81/2015 prevede testualmente: “con il contratto
di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al
somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori
suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare
e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da
questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”; l’articolo 45 del
CCNL delle Agenzie di somministrazione, in caso di interruzione della missione
nei contratti a tempo determinato, prevede, tra l’altro, la possibilità di
essere impiegato in un’altra missione, fermo restando l’utilizzo nell’ambito
dell’area professionale di cui alla classificazione del personale del presente
CCNL, nella quale è stato originariamente inquadrato o, in questo stesso ambito
professionale, sentite le OO.SS stipulanti il presente CCNL, presso la medesima
ApL.
• Bozza di AQ. Art. 14. Si evidenzia che nel
rapporto di somministrazione, ciascuna parte agisce in qualità di titolare
autonomo dei dati rispettivamente trattati. Si invita pertanto a rettificare.
• Si chiede se sia prevista la conferma dei
volumi attualmente in forza o è in previsione l'assunzione di nuove figure
professionali ecc).
RISPOSTA 1:
Primo punto: si conferma quanto indicato all'art. 5h) del
capitolato speciale.
Secondo punto: Si conferma l'emissione di nota di
addebito, come indicato all'art. 14 del capitolato speciale;
Si confermano le penali indicate.
Terzo punto: vedasi risposta PI218979-23 punto 3) di
precedente chiarimento.
Quarto punto: si conferma che si è in presenza di
due Titolari autonomi di trattamento. Gli articoli riferiti al trattamento dati
sono rivolti ai dipendenti diretti dell'aggiudicatario.
I lavoratori somministrati saranno nominati
all'inizio dell'attività lavorativa quali autorizzati al trattamento dati.
Si precisa che lo schema di contratto è uno schema
"standard" per tutte le tipologie di procedure di gara.
Quinto punto: non è prevista al momento l'assunzione
di nuove figure professionali.
DOMANDA 2:
ART. 3d
Al fine di poter puntualmente corrispondere la
retribuzione spettante al lavoratore il giorno 15 di ogni mese, si chiede di
poter ricevere il riepilogo mensile presenze/assenze entro il secondo giorno
del mese successivo a quello di riferimento.
ARTT. 11-16
Si chiede conferma che la clausola troverà
applicazione nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa di settore
secondo cui la responsabilità civile in tali fattispecie di affidamento è, ex
lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni
arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue
mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore
medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015).
In capo all’Apl sussiste , invece, la
responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti
nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto e qualora imputabili a
titolo di dolo e/o colpa grave.
Giova, altresì, rammentare che le SA non
possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da
quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di
conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative
con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della
Funzione Pubblica n. 9 del 2007).
ART. 13
Si segnala che le Agenzie per il Lavoro, con
riferimento al servizio di somministrazione di lavoro, trattano i dati dei
candidati e dei lavoratori somministrati in qualità di Titolari del Trattamento
dei Dati ai sensi dell’art. 4.7 del Reg. UE 679/2016. Ne deriva, dunque, che le
Agenzie per il Lavoro e l’ente Utilizzatore saranno ciascuno Titolare autonomo
del trattamento ognuno per il proprio ambito di competenza e per esigenze e finalità
diverse. Questo perché l’APL non ha accesso ai dati di cui l’azienda
utilizzatrice è titolare. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione,
infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell’utilizzatore che
fornisce ai lavoratori somministrati gli stessi strumenti di lavoro di cui sono
dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in
tema di protezione dei dati personali. Si chiede conferma dell’applicazione
normativa sopra delineata.
ART. 14
Si chiede conferma che in caso di applicazione
delle penali il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura
costituente il rimborso del costo del lavoro
ART. 21
Si chiede in caso di recesso/conclusione
anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di
voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la
somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i
contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il
lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino
alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del
Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33
c. 2 D. Lgs. 81/15).
RISPOSTA 2:
Primo punto. Le tempistiche
congrue sono le seguenti:
- il 5 del mese successivo a quello di riferimento
- il 20 del mese successivo a quello di riferimento
(2° invio con dati più aggiornati)
Secondo punto: si conferma. Si precisa che gli
articoli citati del capitolato sono standard che vengono di norma
inseriti in tutti i capitolati di gara. Si precisa altresì che il capitolato di
gara non intende derogare alla normativa vigente richiamata, nè l'ente
appaltante può comunque sostituirsi agli obblighi posti in capo alle Apl.
La stazione appaltante non ha dato indicazione sulla
stipula di polizze assicurative.
Terzo punto: si conferma che si è in presenza di due
Titolari autonomi di trattamento. Gli articoli riferiti al trattamento dati
sono rivolti ai dipendenti diretti dell'aggiudicatario.
I lavoratori somministrati saranno nominati
all'inizio dell'attività lavorativa quali autorizzati al trattamento dati.
Quarto punto: si conferma l'emissione di nota di
addebito, come indicato all'art. 14 del capitolato speciale.
Quinto punto: vedasi risposta PI218979-23 punto 3)
di precedente chiarimento.
DOMANDA 3:
in merito alla procedura di
gara indicata in oggetto, al fine di porre in essere le valutazioni
propedeutiche alla presentazione della nostra migliore offerta, si formulano i
seguenti chiarimenti.
* * *
Sulla salute e sicurezza.
Con riguardo a quanto previsto a pag. 10.11
Capitolato con riguardo agli obblighi in materia di salute e sicurezza, si
segnala quanto segue.
Il contratto di somministrazione di lavoro e
quello di appalto sono due istituti contrattuali distinti tra loro quanto a
natura e normativa applicabile, di seguito i riferimenti normativi:
Somministrazione: artt. 30-40 del D.Lgs. n.
81/2015;
Appalto: art. 1655 c.c..
In particolare:
APPALTO
Con il contratto di appalto di servizi
un’impresa (committente) incarica un’altra (appaltatrice) di svolgere una serie
di attività con gestione a proprio rischio e con propria organizzazione di
mezzi (art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003). I lavoratori impiegati nell’appalto
sono – formalmente e sostanzialmente – dipendenti dell’impresa appaltatrice,
unico soggetto che può (pena l’illegittimità dell’appalto stesso) esercitare il
potere direttivo e di controllo sui medesimi.
In caso d’appalto l’impresa appaltatrice risponde
della corretta e puntuale esecuzione del servizio ed è responsabile di
garantire adeguate misure di prevenzione e protezione dei suoi lavoratori.
SOMMINISTRAZIONE
Il rapporto che intercorre tra Agenzia per il
Lavoro e Utilizzatore non può in nessun modo essere considerato o equiparato
per analogia al contratto d’appalto/opera.
In effetti, con il contratto di
somministrazione l’Agenzia per il Lavoro fornisce lavoratori in
somministrazione all'Utilizzatore ma non svolge lavori/servizi alcuno
all’interno dei sui locali e i mezzi utilizzati dal singolo lavoratore non
possono che essere quelli forniti dall’utilizzatore (anche per quanto previsto
in merito alla direzione e controllo oltre che per quanto relativo alla
sicurezza).
Più analiticamente:
- per tutta la durata della somministrazione i
lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la
direzione e il controllo dell'utilizzatore (art. 30, co. 1, del D.Lgs. n.
81/2015);
- in caso di contratto di somministrazione, il
prestatore di lavoro è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della
applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro (art.
34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015);
- l’utilizzatore osserva nei confronti del
prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri
dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza
individuati dalla legge e dai contratti collettivi (art. 35, co. 4, del D.Lgs.
n. 81/2015).
- Nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito
di un contratto di somministrazione di lavoro tutti gli obblighi di prevenzione
e protezione sono a carico dell’utilizzatore/datore di lavoro (D. Lgs. n.
81/2008, con particolare riferimento agli artt. 26 e 37).
Ad ulteriore conferma di quanto sopra, sul
tema, si riporta quanto autorevolmente segnalato dall’Associazione Italiana
Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro e Ambiente:
“la cosa che emerge subito e desta perplessità
è l’attribuzione di obblighi prevenzionistici assolutamente essenziali per la prevenzione
di infortuni e malattie professionali (la formazione, l’informazione e
l’addestramento) ad un soggetto giuridico (l’Agenzia di lavoro) che non ha
poteri rispetto al luogo in cui si svolge la prestazione del lavoratore
(l’azienda dell’impresa utilizzatrice); ciò è in contrasto con la logica stessa
della valutazione dei rischi che richiede la programmazione, la realizzazione e
il miglioramento delle misure di prevenzione conseguenziali alla valutazione
dei rischi da parte dell’impresa nella cui organizzazione il soggetto lavori
(valutazione che è obbligo del datore di lavoro in senso prevenzionistico,
inteso come responsabile dell’organizzazione in cui il lavoratore svolga la sua
attività, come da previsione dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del d.lgs.
n. 81/2008). …
spetterà comunque al datore di lavoro
dell’impresa utilizzatrice assicurarsi che il percorso formativo realizzato dal
somministratore sia coerente con i rischi “specifici” dell’azienda che ospita
il lavoratore e non risulti carente rispetto ad alcuni di essi (circostanza che
è molto frequentemente oggetto di valutazione e accertamento in sede di
giudizio infortunistico e spesso a fondamento della condanna del soggetto
obbligato alla valutazione dei rischi e alla formazione), senza potere, in
difetto, addurre la mancata ottemperanza di tale obbligo da parte del datore di
lavoro dell’Agenzia. …
Analoga conclusione valga anche rispetto alle
attività di addestramento, particolarmente importanti in materia di prevenzione
di infortuni e malattie, che secondo quanto disposto dall’articolo 37, commi 4
e 5, del d.lgs. n. 81/2008, vanno effettuate al momento dell’inizio
dell’utilizzazione, da “persona esperta” e necessariamente “sul luogo di
lavoro”. E’ chiaro che una attività di addestramento svolta in un luogo diverso
(presumibilmente presso il somministratore o soggetti formativi di cui questo
si avvalga per l’addestramento) da quello in cui il lavoratore opererà e/o su
una attrezzatura diversa da quella che il lavoratore dovrà usare presso l’utilizzatore
non solo non è conforme a quanto nella vigente legislazione (il citato articolo
37, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 81/2008) ma soprattutto rischia di essere
gravemente inefficace in termini prevenzionistici aggravando il rischio
infortunistico e, allo stesso modo, esponendo il datore di lavoro utilizzatore
a possibili contestazioni giudiziali in caso di infortunio” (cfr.
https://www.aiesil.it/la-salute-sicurezza-nella-somministrazione-lavoro-disciplina-tante-criticita/).
Alla luce di quanto sopra si chiede conferma
che saranno a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di
informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo
all’Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale,
addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. n.
81/2008, nonché tutte le relative responsabilità.
* * *
Sulla Responsabilità
Si chiede conferma che le disposizioni di cui
all’art. 16 Capitolato si riferiscano esclusivamente al personale diretto e non
somministrato.
Nella somministrazione di lavoro, la normativa
(art. 35, co. 7, del d.lgs. n. 81/2015) prevede espressamente la responsabilità
dell'Utilizzatore per i danni causati a terzi arrecati dal lavoratore
(somministrato) nello svolgimento delle sue mansioni. Residua in capo al
Somministratore esclusivamente la responsabilità dei danni causati dal
personale diretto, per cui si chiede cortese conferma che verrà rispettato il
disposto normativo inderogabile previsto dall’art. 35, co. 7, del d.lgs. n.
81/2015 e soprattutto si chiede cortese conferma che la responsabilità
dell’aggiudicatario verso i terzi sia limitata ai soli danni diretti derivanti
esclusivamente da fatto proprio o dei propri dipendenti
diretti/collaboratori/subappaltatori e sia contenuta nei limiti dei massimali
previsti dalla propria polizza assicurativa e comunque non oltre il limite di $
5.000.000,00 in quanto il rapporto derivante dalla stipula del contratto deve
intendersi quale obbligazione di mezzo e non di risultato.
***
Sulle penali
Si chiede cortese conferma che le penali
previste dall’art. 14 Capitolato, ove eventualmente comminate, potranno
incidere unicamente sul margine di agenzia.
***
Sul moltiplicatore
Si chiede cortese conferma che del
moltiplicatore offerto verranno prese in considerazione fino a tre cifre
decimali e che, pertanto, non verrà tenuto in considerazione ai fini
dell’attribuzione del punteggio economico il moltiplicatore arrotondato a 2
cifre decimali risultante alla voce “valore dell’offerta economica” riportata a
portale e nel file di riepilogo dell’offerta economica.
Parimenti, si chiede cortese conferma che il
valore € risultante a fianco della voce “valore dell’offerta economica” sia un
refuso e che il moltiplicatore sia in valore assoluto.
RISPOSTA 3:
Primo punto: si conferma che sarà
in capo all'Azienda sanitaria committente la formazione sicurezza e
addestramento specifici e la sorveglianza sanitaria, mentre l'Agenzia si
occuperà della formazione e istruzione sulle competenze fondamentali e rischi
generici sulla salute e sicurezza sul lavoro (vedi art. 10 Capitolato)
Secondo punto: si conferma. Si precisa che l'art. 16
del capitolato è uno standard che viene
di norma inserito in tutti i capitolati di gara. Si precisa altresì che il
capitolato di gara non intende derogare alla normativa vigente richiamata, nè
l'ente appaltante può comunque sostituirsi agli obblighi posti in capo alle
Apl.
La stazione appaltante non ha dato indicazione
in materia di polizze assicurative/massimali.
Terzo punto: si conferma quanto indicato all'art. 14
del capitolato speciale.
Quarto punto: si conferma che verranno prese in
considerazione per il moltiplicatore le 3 cifre decimali. A tal fine si precisa
che la procedura di gara è stata caricata sul portale Sater in tal senso.
Si conferma il valore assoluto.
Chiarimenti pubblicati in data 07/07/2023:
DOMANDA 1:
1.si
chiede conferma che anche oltre alle visite mediche periodiche, anche quelle
pre-assuntive, sono a carico della stazione appaltante;
2. in riferimento al punto 4.1 della relazione
tecnica, si chiede conferma che per territorio si fa riferimento alla regione
dell'Emilia Romagna e che hai fini del raggiungimento del punteggio massimo
pari a 10, occorre essere in possesso di almeno 3 filiali;
3. stante l'indiscussa facoltà di recesso
spettante all'Ente, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse,
chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli
impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei
singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di
cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il
Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del
contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la
somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i
contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del
rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del
lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del
contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei
costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15),
4. ai fini della dimostrazione del possesso dei
requisiti di capacità tecnica e professionale, si chiede conferma che le
attestazioni di buon esito potranno essere presentate successivamente, ossia in
caso di aggiudicazione, a comprova dei fatturati indicati;
5. premesso che:
- considerata l'effettiva carenza di personale
sanitario su tutto il territorio Nazionale, così come anche pubblicato sul sito
dell' Istituto Superiore di Sanità
https://www.epicentro.iss.it/politiche_sanitarie/ocseSistemaSanitario08,
- considerando l'applicazione delle penali così
come indicato in corrispondenza dell'art. 14 del capitolato;
si chiede a codesta spettabile stazione appaltante
5.1. di conoscere l'incidenza della richiesta
aggiuntiva del personale in possesso di competenze in ambito sanitario,
rispetto al numero di risorse indicate in applicazione della clausola sociale;
5.2. se fossero state valutate e considerate
nei costi da applicare al personale, misure a supporto della mobilità
territoriale interregionale o internazionale (fornitura di alloggi, rimborso
viaggi per trasferimenti, ecc).
RISPOSTA 1:
1. Si conferma, come da art. 10 del Capitolato: il personale somministrato, approvato dall’Azienda Sanitaria, verrà sottoposto alla sorveglianza sanitaria per l’espressione del giudizio di idoneità piena e incondizionata alla mansione specifica, dal medico competente dell’azienda stessa ed applicando i protocolli aziendali.
2. Per “territorio” si intende quello relativo all’Area Vasta Emilia Centrale, oggetto di gara, vale a dire Bologna e Provincia e Ferrara e Provincia. Si conferma il possesso di almeno 3 filiali per ottenere il massimo punteggio.
3. Si conferma.
4. Si conferma. Per il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionali è necessaria una dichiarazione che attesti i servizi analoghi svolti (art. 14), nei termini di cui all’art. 6.3 lett. g del Disciplinare.
5.1 Non è possibile stabilire in anticipo quale sarà l’incidenza aggiuntiva delle richieste di personale sanitario, da acquisire in futuro.
5.2 Non sono state valutate tali misure.
DOMANDA 2:
Con riferimento alla previsione di cui all’art. 3d) del capitolato speciale secondo cui “l’aggiudicatario dovrà trasmettere (su richiesta) la seguente documentazione: a) Idoneità sanitaria al lavoro in relazione alla qualifica posseduta senza limitazioni di sorta per i rischi lavorativi specifici in ambito ospedaliero, rilasciata da un medico competente in carta libera”, si segnala che, ai sensi dell’art. 40, comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzia di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell'impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. Inoltre ai sensi dell'art. 10 comma 1 d. lgs. 276/2003 è fatto divieto alle agenzie per il lavoro di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori in relazione allo stato di salute. Si chiede quindi di confermare che la sorveglianza sanitaria, comprese eventuali visite preassuntive, saranno onere in capo a codesto ente come previsto ex lege.
RISPOSTA 2:
Si conferma, come indicato all'art. 10 del capitolato speciale.
DOMANDA 3:
in
riferimento alla procedura in oggetto si chiede:
Con riferimento al sub-criterio di valutazione:
“Filiali (già attive o esistenti alla scadenza della procedura di gara) e
distribuzione sul territorio, di un numero > 2 (10 punti)”, si chiede
gentilmente a codesto spettabile ente di confermare che esso abbia riguardo
all’ambito territoriale degli enti afferenti l’Area Vasta Emilia Centrale.
RISPOSTA
3:
Si conferma (vedi precedente risposta).
DOMANDA 4:
Buongiorno,
con riferimento a pagina 27 del Disciplinare di gara, si richiede il seguente
chiarimento.
Si chiede di precisare se le 6 Relazioni
tecniche richieste, debbano essere composte nel loro totale da 60 facciate
(comprensive di allegati e certificazioni), oppure ognuna di essere può essere
composta da 60 facciate comprensive di allegati e certificazioni.
RISPOSTA 4:
Ognuna di esse può essere composta da massimo 60 facciate.
DOMANDA 5:
si chiede conferma che il requisito di capacità tecnica e professionale, previsto dall’art. 6.3 del disciplinare di gara, che richiede l’“Esecuzione nell’ultimo triennio (2020-2021-2022) di almeno due servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura presso strutture sanitarie pubbliche ovvero presso strutture sanitarie private accreditate, per un valore complessivo pari a € 9.000.000,00” è soddisfatto anche qualora i servizi, svolti dalle medesime figure professionali richieste in capitolato, siano prestati presso Aziende pubbliche di Servizi alla Persona e altre strutture socio sanitarie assistenziali .
RISPOSTA 5:
Si conferma (strutture pubbliche o private accreditate).
- Bando GURI 2300024048_to_sign.pdf.p7m (203.0 KB)
- Determina indizione DETE 1453_2023.pdf (1.8 MB)
- Documentazione di gara documentazione completa firmata AUSL.pdf (3.5 MB)
- Disciplinare di gara Disciplinare di gara.pdf (537.7 KB)
- Capitolato Speciale Capitolato Speciale.pdf (453.9 KB)
- Allegato 1 - Clausole vessatorie Allegato 1 - Clausole vessatorie.pdf (238.4 KB)
-
Allegato 2 - Domanda di partecipazione
In word
Allegato 2 - Domanda di partecipazione.doc (78.5 KB) -
Allegato 2 - Domanda di partecipazione
In PDF
Allegato 2 - Domanda di partecipazione.pdf (94.7 KB) - Allegato 3 schema contratto di fornitura per accettazione Allegato 3 schema contratto di fornitura per accettazione.pdf (271.4 KB)
- Allegato 4 Descrizione attività di trattamento Allegato 4 Descrizione attività di trattamento.pdf (836.9 KB)
- Allegato 5 Istruzioni trattamento dati Allegato 5 Istruzioni trattamento dati.pdf (867.1 KB)
- Allegato 6 - Modulo per tracciabilità flussi Allegato 6 - Modulo per tracciabilità flussi.pdf (62.0 KB)
-
Allegato A) Scheda offerta
In PDF
Allegato A) Scheda offerta.pdf (4.6 KB) -
Allegato A) Scheda offerta
In xls
Allegato A) Scheda offerta.xls (23.5 KB) - Allegato B Elenco personale Allegato B Elenco personale.pdf (24.4 KB)
- bando GURI in pdf A bando GURI in pdf A.pdf (189.8 KB)
- schema contratto di fornitura in PDF A schema contratto di fornitura in PDF A.pdf (221.4 KB)
- DETE 1689 del 03 07 2023 Modif.disciplin. DETE 1689 del 03 07 2023 Modif.disciplin..pdf (205.0 KB)
-
All. B Elenco personale compl.+Bagheria
Pubblicato in data 07/07/2023
All. B Elenco personale compl.+Bagheria.pdf (24.9 KB)