Procedura Aperta PI049817-23 per la fornitura di ossido nitrico comprensivo di sistema per la somministrazione, per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna e per conto dell’AOU di Bologna - Guri n. 22 del 22/02/2023
Comunicazione del 22/05/2023
Si comunica che il giorno 24/05/2023 alle ore 9.30 si procederà all'apertura delle offerte economiche.
Comunicazione del 04/04/2023
Si comunica che il 05/04/2023 alle ore 9:00 si procederà allo sblocco della documentazione tecnica
Chiarimenti pubblicati in data 24/03/2023
Quesito PI069295-23 del 06/03/2023
9. Art. 16 del Disciplinare di gara - si
chiede di confermare che per Litri di gas espanso si intenda il volume di
miscela di gas prodotto dalle singole confezioni calcolato utilizzando la
seguente formula approssimata:
capacità geometrica della bombola in litri x
pressione di riempimento in bar
(ad esempio, una bombola da 10 litri riempita a
200 bar svilupperà 2.000 litri)
Se invece per litri di gas espanso si intende
il quantitativo di principio attivo, al fine di poter comparare le diverse
offerte ricevute, si chiede di confermare che:
• la formula approssimata per il calcolo del
contenuto di principio attivo contenuto in una confezione sia la seguente:
(capacità geometrica della bombola in litri x pressione di riempimento in bar x
concentrazione del farmaco in ppm) /1000
• l’unità di misura del fabbisogno di litri di
gas espanso riportato nella Scheda Offerta Economica sia da intendersi in ml
(millilitri) di principio attivo.
Risposta:
• si conferma che per litri gas espanso (UM di misura indicata nella scheda
offerta) si intende il volume di miscela di gas prodotto dalle singole
confezioni calcolato utilizzando la seguente formula approssimata: capacità
geometrica della bombola in litri x pressione di riempimento in bar (ad
esempio, una bombola da 10 litri riempita a 200 bar svilupperà 2.000 litri).La
base d’asta è espressa come costo per litro di gas espanso in miscela alla
concentrazione 800 ppm. Si chiede di formulare l’offerta per litro di miscela
alla concentrazione di 800 ppm a prescindere dalla concentrazione del prodotto
offerto per permettere la comparazione.
Quesito PI085923-23 del 20/03/2023
1.2 Tra le garanzie che devono essere prestate dal Fornitore si richiede:
(a) la fornitura delle bombole e dei DM per la somministrazione direttamente alla UO richiedente in conformità a quanto indicato all’Art.10 del capitolato, compresi carico e scarico e contestuale ritiro delle bombole esauste.
Si rileva che nell’art.10 del Capitolato non c’è nessun riferimento alla tracciabilità delle consegne, ma, soprattutto, il termine stabilito per la consegna in emergenza di 72 ore è d gran lunga superiore a quello di 12 ore fissato dalla normativa vigente in materia di distribuzione dei farmaci, si chiede di chiarire gli aspetti sopra evidenziati.
Risposta:
La tracciabilità delle consegne è garantita dai documenti contabili richiesti dall’art.21 del Capitolato: Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto.
Si conferma quanto indicato nell’art. 10 del Capitolato, e nei casi di urgenza, si richiede la consegna con la massima sollecitudine ma non oltre le 72 ore solari.
Chiarimenti pubblicati in data 23/03/2023:
Quesito PI085923-23 del 20/03/2023
PREMESSA
Con riferimento alla procedura in oggetto preliminarmente alla formulazione dei chiarimenti che verranno di seguito richiesti, la Scrivente rappresenta quanto segue.
I. Dall’esame della lex specialis di gara, emerge come Le Premesse e l’art. 17
del Disciplinare stabiliscano che la procedura sarà aggiudicata sulla base del
criterio del minor prezzo (nell’ambito di prodotti idonei) ai sensi dell’art.
95, co. 4, D.Lgs. 50/2016, con l’espressa specifica che i prodotti offerti
debbano essere conformi a quanto prescritto nell’All. D Caratteristiche
tecniche essenziali. La scelta del criterio di aggiudicazione è stata adottata
dalla Vostra Spettabile AUSL nella Determina n. 418 del 14.2.2023.
Sia nella Determina di indizione da ultimo citata sia nella lex specialis di
gara non si è fatto cenno alla motivazione sulla base della quale si è inteso
adottare il criterio di aggiudicazione del miglior prezzo che ricordiamo avere
carattere residuale rispetto a quello generale dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
Tale scelta è, quindi, illegittima e dovrà comportare l’annullamento e/o la
radicale revisione degli atti della presente procedura di gara stante l’aperto
contrasto con la normativa applicabile e con la pacifica interpretazione di
questa da parte della recente giurisprudenza amministrativa (Tar Veneto, sez.
I, 25.11.2019, n. 1277), in quanto anche su un piano sostanziale la fornitura
richiesta non presenta le caratteristiche di standardizzazione che
consentirebbero, in astratto, alla stazione appaltante di adottare il criterio
di aggiudicazione al minor prezzo senza fornire una motivazione espressa al
riguardo (in palese violazione del disposto di cui all’art. 95, co. 5, D.Lgs.
50/2016, che tale obbligo motivazionale espressamente impone).
Rileviamo in proposito che: (i) il prodotto ossido nitrico e, quindi, i
relativi farmaci muniti di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC),
(ii) le relative apparecchiature di somministrazione e (iii) il relativo
servizio (ossia, le attività che potrebbero essere contenute in un eventuale
progetto tecnico richiesto dalla Vostra Stazione Appaltante), non presentano in
alcun modo “caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite
dal mercato” – che sono gli unici casi che consentirebbero il ricorso al
criterio del minor prezzo (v. art. 95, co. 4, D.Lgs. 50/2016) – e, al
contrario, potrebbero dar luogo ad un virtuoso confronto competitivo tra i
partecipanti alla procedura selettiva da apprezzare attraverso il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ne consegue, che la
scelta di far concorrere i potenziali partecipanti rispetto al solo criterio
del minor prezzo, stabilendo i soli requisiti minimi delle apparecchiature, con
uno scontato impoverimento delle soluzioni tecniche che si andranno a proporre,
si dimostra illegittima – per evidente violazione di legge – oltre che illogica
ed anticoncorrenziale.
II. In secondo luogo, sempre in linea generale, va chiarito il perimetro delle
prestazioni che possono essere affidate in subappalto in quanto:
da un lato, l’art. 8 del Disciplinare stabilisce: “Non può essere affidata in
subappalto l’integrale esecuzione del contratto. Il concorrente indica all’atto
dell’offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in
cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il
subappalto è vietato. L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in
solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto di subappalto”;
Dall’altro, la Determina di indizione, invece, prevede: “Dato inoltre atto che,
ai sensi dell’art.105, comma 2, del Codice Appalti, le prestazioni oggetto del
contratto d’appalto dovranno essere eseguite a cura dell’aggiudicatario in
ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ad eccezione,
eventualmente, delle attività accessorie da indicare all’atto dell’offerta”.
La contraddittorietà appare evidente. In uno con la palese violazione di legge,
laddove l’attuale formulazione dell’art. 105, co. 2, D.Lgs. 50/2016 stabilisce
che “le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30,
previa adeguata motivazione nella determina a contrarre … indicano nei
documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto
da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche
caratteristiche dell’appalto”.
Qui, manca la puntuale indicazione delle prestazioni che devono essere svolte
dall’aggiudicatario – nel Disciplinare viene previsto il generico divieto per
cui “Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del
contratto” – e, allo stesso modo, la determina di indizione è carente
dell’onere motivazione rafforzato – la norma parla espressamente di “adeguata
motivazione” – limitandosi a richiamare il dettato normativo senza alcun
riferimento concreto al contenuto del contratto di appalto in affidamento.
Fermo quanto sopra – in relazione a questioni che si ritiene dovranno condurre alla sospensione della presente procedura, ritiro, modifica e ripubblicazione degli atti di gara –, in ogni caso, si formulano i seguenti chiarimenti.
1.1 Rispetto ai seguenti requisiti dell’apparecchiature di somministrazione indicati nell’Allegato D - CARATTERISTICHE TECNICHE ESSENZIALI si chiede di chiarire i seguenti aspetti.
(a) poter erogare il medicinale
anche quando sono utilizzati flussi del ventilatore molto bassi usati per gli
svezzamenti di neonati
Si chiede di specificare in modo puntuale i flussi del ventilatore ritenuti
idonei per lo svezzamento dei neonati e, quindi, che l’apparecchio di
somministrazione dell’ossido nitrico ed il relativo farmaco devono essere in
grado di supportare.
(b) idoneità all’utilizzo al
trasporto in ambulanza durante il trasferimento di neonati;
Si richiede di chiarire se rispetto a questo requisito l’Ente intende mettere
sullo stesso piano un’idoneità dichiarata con uno studio di validazione
eseguito dal produttore o da un ente di validazione terzo.
(c) garantire che la
somministrazione del medicinale Ossido Nitrico avvenga in maniera costante nel
tempo durante un eventuale trasporto, anche in ambulanza;
Si chiede di chiarire i dispositivi/apparecchiature da mettere a disposizione
al fine di fornire la garanzia di somministrazione richiesta.
(d) il dispositivo offerto deve
garantire compatibilità universale di funzionamento con tutti i ventilatori
polmonari e deve essere in grado di erogare anche in modalità non invasiva
(CPAP, cannule alti flussi, ecc.)
Si richiede di chiarire se tale requisito venga valutato in base a semplice
dichiarazione del fornitore o in base a documentazione tecnica supportata da
certificati di validazione.
(e) il dispositivo offerto deve
garantire compatibilità universale di funzionamento con tutti i ventilatori
polmonari e deve essere in grado di erogare anche in modalità non invasiva
(CPAP, cannule alti flussi, ecc.);
Si richiede di chiarire se tale requisito venga valutato in base a semplice
dichiarazione del fornitore o in base a documentazione tecnica supportata da
certificati di validazione.
1.2 Tra le garanzie che devono essere prestate dal Fornitore si richiede:
(a) la fornitura delle bombole e dei DM per la somministrazione direttamente
alla UO richiedente in conformità a quanto indicato all’Art.10 del capitolato,
compresi carico e scarico e contestuale ritiro delle bombole esauste.
Si rileva che nell’art.10 del Capitolato non c’è nessun riferimento alla
tracciabilità delle consegne, ma, soprattutto, il termine stabilito per la
consegna in emergenza di 72 ore è d gran lunga superiore a quello di 12 ore
fissato dalla normativa vigente in materia di distribuzione dei farmaci, si
chiede di chiarire gli aspetti sopra evidenziati.
b) l’assistenza tecnica full risk
comprendente il trasporto, l’installazione dei sistemi di somministrazione, gli
interventi di manutenzione ordinaria programmata e straordinaria urgente;
Si rileva che non è specificata alcuna modalità, perimetro temporale e/o limite
per l’assistenza tecnica straordinaria, né nessuna richiesta di un device
sostitutivo in caso di guasto bloccante. Non è richiesta un’assistenza h24 7/7
né è prevista assistenza telefonica, si chiede di confermare tale richieste.
(c) Formazione e consulenza tecnica
(vedi Art.6 del capitolato).
Si chiede di chiarire modalità e termini delle attività di formazione e
consulenza tecnica, si rileva che non è richiesta alcuna ripetibilità dei corsi,
tracciabilità o frequenza, in quanto la richiesta come formulata è generica e
indeterminata.
RISPOSTE:
I -si allega determina di integrazione n. 781 del 21/03/2023.
II -in ossequio al disciplinare di gara, non è indicata alcuna prestazione che deve essere eseguita a cura dell’aggiudicatario, resta fermo che le prestazioni non possono essere subappaltate nella loro interezza.
1.1
a) Si conferma che il dispositivo dovrà essere idoneo all'utilizzo in ambito neonatale, pertanto utilizzando i flussi minimi tipici dello svezzamento neonatale.
b) E' onere e responsabilità degli offerenti dichiarare la rispondenza a tale requisito.
c) Si rinvia alla risposta PI064988-23: i device da poter utilizzare anche in ambulanza devono essere almeno 15.
d) E' onere e responsabilità degli offerenti dichiarare la rispondenza a tale requisito.
e) E' onere e responsabilità degli offerenti dichiarare la rispondenza a tale requisito.
1.2
a) verrà pubblicata a breve la risposta.
b) Le tempistiche richieste per il ripristino della funzionalità dei DM sono indicate nell'allegato G, in cui è indicata anche la necessità di apparecchio sostitutivo qualora non fosse possibile rispettare le tempistiche stesse.
c) Si conferma quanto indicato nell'art. 6 del Capitolato: "La ditta aggiudicataria, per tutta la durata del contratto, dovrà garantire la corretta formazione e informazione del personale utilizzatore di AUSL Bologna e IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna, garantendo, senza ulteriori costi, la presenza, su richiesta degli utilizzatori, di personale specializzato al fine di formare ed informare gli utilizzatori stessi, sul corretto utilizzo e la corretta gestione sia del dispositivo sia del farmaco".
Quesito PI084189-23 del 17/03/2023
facciamo seguito alla pubblicazione odierna del testo degli ultimi chiarimenti pubblicati per sottoporVi i quesiti di seguito riportati:
1. In riferimento al chiarimento “Risposta
PI078416-23”, al fine di organizzare il servizio richiesto di fornitura di
farmaco, installazione, formazione e assistenza tecnica sui dispositivi di
somministrazione, si evidenzia la necessità di conoscere la dislocazione degli
stessi suddivisi per Presidi e Reparti, nonché specifica analoga suddivisione
anche dei consumi previsti di farmaco; solo la conoscenza di tali dati rende
possibile effettuare valutazioni logistiche ed economiche.
In considerazione della mancanza, allo stato
attuale, di informazioni complete per garantire la massima partecipazione degli
Operatori Economici alla procedura in oggetto, nonché in attesa di ricevere i
suddetti dati integrativi, si chiede di concedere proroga del termine di invio
delle offerte di almeno 30 giorni (riconoscendo contestualmente agli OE la
possibilità di avanzare ulteriori richieste di chiarimento a fronte della
pubblicazione dei dati integrativi, e ciò al fine di consentire di operare le
opportune valutazioni).
Risposta:
- Si rimanda la
risposta al quesito PI069295-23 n.2; Si conferma l’attuale data di scadenza
per la presentazione delle offerte.
2. Visti gli importanti consumi di farmaco previsti, si chiede di specificare come essi siano stati calcolati e/o stimati.
In considerazione di quanto prescritto al Par. 3 del
Capitolato Speciale: “Qualora in corso di esecuzione del contratto si rendesse
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, la stazione
appaltante potrà imporre, ai sensi del comma 12, art. 106, D.lgs 50/2016,
l’esecuzione delle stesse fino a concorrenza del quinto dell’importo del
contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario”, si chiede
di voler rendere noto quali condizioni economiche e/o misure compensative
verranno applicate nel caso in cui, al termine del contratto, i consumi dovessero risultare inferiori rispetto
all’importo di aggiudicazione ridotto del quinto d’obbligo.
Tale indicazione risulta essere di
fondamentale importanza in quanto:
a. i dispositivi di somministrazione, che
rappresentano la quota maggioritaria degli investimenti necessari per la
partecipazione alla Procedura, dovranno essere forniti, secondo Modello di
Offerta Economica, in comodato d’uso gratuito
b. gli importi previsti per le forniture di
farmaco rappresentano circa il 98% del base d’asta previsto (escludendo la
quota dei kit mono-uso che ne rappresenta circa il 2%); la variabilità nei
consumi potrebbe quindi non garantire il rientro degli investimenti sostenuti.
Nell’ipotesi di incertezza dei consumi, si
chiede a Codesto Spett.le Ente di valutare l’inserimento nel Modello di Offerta
Economica di un canone periodico di messa a disposizione dei dispositivi.
Risposta:
- E’
stato valutato il consumo medio a paziente negli ultimi 3 anni e lo si è
moltiplicato per l'ipotetico numero pazienti previsti per il
periodo contrattuale.
- nel caso in cui i consumi dovessero risultare inferiori rispetto all’importo di aggiudicazione ridotto del quinto d’obbligo, si valuteranno le misure da adottarsi nel caso si verifichi tale contesto.
- si conferma quanto indicato nei documenti di gara, comodato d’uso gratuito.
3.
In merito alla finestra temporale massima di 45 giorni decorrenti dalla data di
aggiudicazione per la consegna e installazione (con relativa imprescindibile
formazione agli Operatori Sanitari) dei dispositivi, si segnala che:
• I tempi di fabbricazione e approvvigionamento
del numero di dispositivi di somministrazione richiesti (21) non sono congrui
con le tempistiche richieste. Tali tempistiche possono essere soddisfatte
solamente da Operatori Economici che attualmente hanno già installato, in parte
o in toto, i dispositivi di somministrazione oggetto dell’Appalto presso le
Aziende Ospedaliere richiedenti;
• Al termine delle consegne verrà avviato il
periodo di prova, la richiesta di fornire tutti e 21 i dispositivi comporta un
investimento di diverse centinaia di migliaia di euro, insostenibile qualora la
prova non dovesse dare esito positivo.
Si chiede pertanto di:
• restringere il quantitativo di dispositivi da
sottoporre al periodo di prova a nr. 2
• concedere almeno 6 mesi per completare le
restanti forniture, qualora la prova dovesse avere esito positivo.
Risposta:
- In merito alla finestra temporale massima di 45 giorni decorrenti dalla data di aggiudicazione per la consegna e installazione dei dispositivi, si precisa che l’aggiudicazione diventa efficace all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal Disciplinare (art. 23 Disciplinare di gara).
- Si rimanda la risposta al quesito PI069295-23 (tutti i dispositivi devono essere consegnati e tutti saranno sottoposti al periodo di prova).
Chiarimento pubblicato in data 22/03/2023
Quesito PI069295-23 del 06/03/2023
7. Allegato D – Caratteristiche tecniche
essenziali - si chiede di confermare che i dispositivi CPAP e le cannule alti
flussi vengano utilizzati con circuiti aventi anche il ramo espiratorio. Si
chiede inoltre di confermare che per cannule ad alti flussi si intendano i
dispositivi ad alti flussi e non le cannule per ossigenoterapia in regime di
alto flusso.
Risposta:
Si conferma che in modalità CPAP si
utilizza il circuito con doppia branca (inspiratoria e espiratoria). In regime
di alto flusso si utilizza la branca di ventilazione unica.
Si conferma che per cannule ad alto flusso si intendono i dispositivi ad alto flusso.
Chiarimento pubblicato in data 15/03/2023
Quesito PI069295-23 del 06/03/2023
8. Allegato D – Caratteristiche tecniche
essenziali - viene richiesto che la batteria ricaricabile garantisca una durata
di almeno 180 minuti. Si chiede di confermare che tale requisito possa essere soddisfatto anche con una batteria avente
durata di 120 minuti. Tale richiesta è giustificata per quanto sotto
riportato:
• per movimentazioni intra-ospedaliere (ovvero
tra reparti differenti), il requisito di 180 minuti è sovradimensionato e va a
ledere il principio di massima partecipazione, essendo caratteristica esclusiva
soltanto di alcuni dei dispositivi attualmente disponibili in commercio
• per movimentazioni inter-ospedaliere (ovvero
tra presidi differenti) non è consigliabile affidarsi alla batteria ma è
necessario collegare i dispositivi ad una fonte di alimentazione stabile e
garantita
Risposta:
Si conferma che il requisito richiesto può
essere soddisfatto anche con una batteria ricaricabile che garantisca
una durata di almeno 120 minuti .
Chiarimenti pubblicati in data 13/03/2023:
Quesito PI069295-23 del 06/03/2023
1. Allegato D – Caratteristiche tecniche
essenziali - tra le caratteristiche tecniche dei prodotti si chiede di
“garantire che la somministrazione del medicinale Ossido Nitrico nel circuito
inspiratorio del ventilatore avvenga in maniera costante nel tempo,
indipendentemente dal tipo di ventilatore e della fase respiratoria (la
somministrazione deve essere constante sia in fase inspiratoria che
espiratoria) per evitare picchi associati alla formazione di biossido d’azoto”.
Si evidenzia che l’erogazione del farmaco
avviene sia in fase inspiratoria che espiratoria, ma che la somministrazione di
ossido nitrico al paziente avviene solo in fase inspiratoria e non espiratoria,
non essendoci in quest’ultima fase richiamo da parte del paziente. Si chiede
quindi di confermare che la modalità di erogazione e somministrazione sopra
esposta sia aderente alla specifica richiesta.
Risposta:
Si conferma che la somministrazione di
ossido nitrico al paziente avviene solo in fase inspiratoria e non espiratoria;
2. Si chiede di elencare quali presidi
(suddivisi per azienda ospedaliera) e rispettivi reparti saranno interessati
dal servizio di fornitura di ossido nitrico e dove verranno installate le
apparecchiature richieste dall’Appalto.
Risposta:
in questa fase non si è a conoscenza;
3. Si chiede di elencare, per ognuno dei
reparti di cui al quesito n. 2, quante apparecchiature saranno necessarie
nonché marca e modello dei ventilatori in uso presso i reparti stessi.
Risposta:
Le apparecchiature fornite dovranno garantire compatibilità universale, in
quanto la dotazione dei reparti utilizzatori nel tempo potrà variare;
4. Allegato D – Caratteristiche tecniche
essenziali - si chiede che “La sostituzione delle bombole deve poter essere
attuata dall’Operatore Sanitario in autonomia, il tutto nel rispetto del
mantenimento della terapia al paziente”.
Si chiede di confermare che con “Operatore
Sanitario” si intenda un operatore addetto alla movimentazione delle bombole,
essendo l’unica figura abilitata ad effettuare in sicurezza il collegamento
della bombola al riduttore di pressione e al dispositivo di somministrazione.
Risposta:
Per “Operatore Sanitario” si intente operatore sanitario presente in
reparto opportunamente addestrato. Non deve essere necessario richiedere
l'intervento di un manutentore per collegare la bombola al device;
5. Art. 7 del Capitolato Speciale
d’Appalto, si chiede di specificare, a partire dalla data di aggiudicazione,
quali sono i tempi previsti per l’avvio del periodo di prova e se in tale
periodo sia richiesta la fornitura di tutte le apparecchiature oggetto
dell’Appalto oppure di un numero inferiore, e in tal caso indicarne il numero e
dove verranno allocate.
Risposta:
Le apparecchiature andranno consegnate tutte entro 45 giorni dalla data di
aggiudicazione e tutte saranno sottoposte al periodo di prova.
6. Art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto, al termine del periodo di prova, nel caso si sia dovuto fornire un numero di macchine inferiore rispetto al totale richiesto, si chiede di specificare quanto tempo la Ditta Aggiudicataria avrà per mettere a disposizione le restanti macchine e avviare l’intero servizio.
Risposta:
vedi risposta quesito n.5; Le
apparecchiature andranno consegnate tutte.
Le risposte ai quesiti 7 - 8 e 9 saranno pubblicate successivamente
Chiarimento pubblicato in data 02/03/2023:
Quesito PI060464-23 del 24/02/2023
Si chiede di indicare quanti device, dei 21 totali identificati, saranno dedicati al trasporto in ambulanza.
Risposta:
I device da poter utilizzare anche in ambulanza devono essere almeno 15.
Chiarimenti pubblicati in data 27/02/2023
Quesito PI058993-23 del 23/02/2023
con la presente chiediamo la possibilità di effettuare il sopralluogo.
Risposta:
La procedura in oggetto non prevede il sopralluogo (art.10 Disciplinare di gara), in quanto non sono previste tecnologie con particolari criticità di installazione.
-
DETE0000418_2023_stampaunica
Atto di indizione
DETE0000418_2023_stampaunica.pdf (197.7 KB) - Bando Guri 2300005306_to_sign.pdf.p7m (202.7 KB)
- Disciplinare di gara DISCIPLINARE DI GARA.pdf (1.4 MB)
- Capitolato Speciale CAPITOLATO SPECIALE.pdf (820.0 KB)
- Documentazione di gara firmata prot 17640 del 15_02_23 Documentazione di gara firmata prot 17640 del 15_02_23.pdf (8.2 MB)
- All. A Domanda di partecipazio e Dich Integrative All. A Domanda di partecipazio e Dich Integrative.doc (81.0 KB)
- All. B Scheda informativa dispositivo medico All. B Scheda informativa dispositivo medico.xls (48.0 KB)
- All. C Scheda Fornitore All. C Scheda Fornitore.doc (56.0 KB)
- All. D Caratteristiche tecniche essenziali All. D Caratteristiche tecniche essenziali.pdf (579.5 KB)
- All. E scheda Offerta economica All. E scheda Offerta economica.xlsx (12.1 KB)
- All. F Scheda offerta senza prezzo All. F Scheda offerta senza prezzo.xlsx (11.9 KB)
- All. G Scheda assistenza post vendita All. G Scheda assistenza post vendita.xlsx (92.3 KB)
- All. H Modulo assolvimento imposta di BOLLO All. H Modulo assolvimento imposta di BOLLO.docx (19.8 KB)
- All. I Modulo Consegne Centro Logistico AOUBO All. I Modulo Consegne Centro Logistico AOUBO.pdf (265.3 KB)
- All. L schema contratto di fornitura per accettazione All. L schema contratto di fornitura per accettazione.pdf (701.6 KB)
- Documento_DGUE_MANDATARIA Documento_DGUE_MANDATARIA.pdf (212.3 KB)
- DUVRI fornitura ossido nitrico DUVRI fornitura ossido nitrico.pdf (1.0 MB)
-
Atto n. 699 del 14/03/2023
Determina di rettifica dell'Allegato D (v. chiarimento pubblicato in data 15/03/2023)
DETE0000699_2023_stampaunica.pdf (759.6 KB) -
DETE 781 del 21 03 2023_stampaunica
Atto di integrazione alla determina di indizione n. 418/2023
DETE 781 del 21 03 2023_stampaunica.pdf (182.7 KB) - Avviso UE Avviso UE ossido ntrico.pdf (159.4 KB)
- bando GURI TELEMATICO PA ossido nitrico in PDF A bando GURI TELEMATICO PA ossido nitrico in PDF A.pdf (148.2 KB)
- schema contratto di fornitura ossido nitrico in PDF A schema contratto di fornitura ossido nitrico in PDF A.pdf (685.5 KB)