Servizio di factoring pro soluto per la cessione dei crediti delle case di cura nei confronti Ausl di Bologna
Chiarimenti del 15/04/2014.
Quesito n°1:
L’operazione in oggetto, consente alla AUSL, di fatto, una dilazione di pagamento superiore a 12 mesi. L’art. 1, commi 739-740, della legge 296/2006 ha aggiunto alle fattispecie di indebitamento elencate dall’art. 3, comma 17 della L. 350/2003, le operazioni di cessione o cartolarizzazione dei crediti vantati da fornitori di beni e servizi per il cui pagamento l’ente assume, ancorché indirettamente, nuove obbligazioni, anche mediante la ristrutturazione dei piani di ammortamento. Al riguardo, la successiva Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 gennaio 2007, integrando i contenuti del citato art. 1 commi 739-740 , ha chiarito che costituiscono indebitamento “ le dilazioni di pagamento superiori a 18 mesi non contenute nelle clausole iniziali di pagamento della fornitura ed oggetto di successivi accordi contrattuali”Visto peraltro che l’operazione che ci occupa non è di fatto nuova ma ormai consolidata da diversi anni sul territorio, chiediamo supporto sulla corretta interpretazione della normativa citata e, in particolare, sulla coerenza del meccanismo descritto nel capitolato di gara con la norma che vieta operazioni di “indebitamento” per finanziare spese correnti
Risposta n° 1:
Sia la norma di rimando contemplata ai commi 739-740 della legge 296/2006 ovvero l’art. 3, comma 17 della L. 350/2003 che la circolare MEF 31/01/2007, fanno espresso richiamo al D.Lgs. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali; la norma si applica dunque a regioni a statuto ordinario, enti locali (comuni, province, città metropolitane, comunità montane), comunità isolane e unioni di comuni e province, aziende speciali, consorzi, istituzioni, società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici.
Anche il richiamo al punto 4) della circolare MEF 31/01/2007 esclude il fatto che il servizio che andremo ad attivare, come da oggetto, sia soggetto ad operazioni di ristrutturazione del debito in quanto non trattasi di operazione mediante la quale la regione assume nuove obbligazioni anche mediante la ristrutturazione dei piani di ammortamento.
Quesito n°2:
Ai sensi dell'art. 5 del Capitolato Speciale, la Convenzione AUSL Bologna/FACTOR avrebbe durata pari a 2 anni prorogabile di massimo 8 mesi. La Convenzione RER da cui trae legittimazione la gara bandita da Ausl di Bologna scadrà il prossimo 31/12/2014.
Risposta n° 2:
Gli accordi AIOP-RER sono solitamente triennali; al momento non ci sono motivi per pensare che l'attuale contratto non venga rinnovato.
Chiarimenti del 14/04/2014 -
Quesito n° 1Al momento, in base alla normativa vigente, i crediti vengono certificati da parte nostra, sulla piattaforma del MEF, dietro richiesta inoltrata, da parte del creditore, esclusivamente tramite la piattaforma stessa; quindi anche la controparte deve accreditarsi, come da noi già fatto, preventivamente sulla piattaforma al fine dell'inoltro delle richieste di certificazione; vengono certificate esclusivamente le fatture liquide ed esigibili; vengono inoltre certificati sulla piattaforma, entro il 30 aprile di ciascun anno, senza necessità di istanza da parte della controparte, solo i crediti, liquidi ed esigibili, datati entro il 31/12 dell'anno precedente, che non sono stati ancora pagati alla data del 30/04 successivo.
Quesito n°2
La certificazione di cui sopra sarà desumibile da parte della società aggiudicataria attraverso l'accesso diretto al portale ministeriale (MEF) o attraverso il rilascio da parte del fornitore di documentazione probatoria?
Risposta n.2
La certificazione è desumibile sulla Piattaforma del MEF, dietro istanza inoltrata da parte della controparte e comunque secondo le modalità indicate nel punto precedente; anche le società di factoring possono inoltrare istanza di certificazione; la nostra risposta in questo caso è subordinata al fatto che le fatture, oltre che liquide ed esigibili, siano state effettivamente cedute dal creditore al cessionario mediante appositi atti a noi notificati, nei modi di legge, da parte del cessionario stesso.
La documentazione probatoria che al momento viene rilasciata, da parte nostra, al cessionario e per conoscenza al creditore, consiste in una nostra prima Raccomandata via PEC di accettazione, se nulla osta, dell'atto di cessione notificatoci; una successiva Raccomandata PEC viene inoltrata, sempre agli stessi destinatari, nel momento in cui la nostra U.O. Mobilità Sanitaria liquida le fatture relative alle prestazioni cedute dalle Case di cura al Factor stesso; quest'ultima comunicazione vale quale condicio sine qua non per poter consentire, al Factor, di poter anticipare, alle case di cura, la liquidità a 120 gg. dalla data di effettuazione della prestazione stessa.
Quesito n° 3
Il contratto da sottoscrivere tra la Società aggiudicataria e l'Ausl di Bologna potrà essere oggetto di discussione/ trattativa?
Risposta n.3:
No; il contratto dovrà riportare o fare riferimento a quanto previsto dalla documentazione di gara.
Quesito n° 4
La forma dei contratti stipulati con i fornitori che faranno richiesta e che saranno accettati dal Factor sarà trattata direttamente tra le due parti senza la necessità di utilizzare un formato contrattuale standard.
Risposta n.4:
Non è necessario utilizzare un formato contrattuale standard ma è indispensabile che l'atto venga notificato al debitore ceduto secondo le forme e le modalità previste dalla normativa vigente.
In data 28/03/2014 con determina n. 632 del 28/03/2014 sono stati prorogati i termini di scadenza al 30/04/2014 -
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Bando di gara
Bando di gara
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Invito
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Disciplinare di gara
Disciplinare di gara
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Disciplinare di gara 2
Disciplinare di gara con firma per accettazione
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Dich. sostitutiva 1
Modulo unificato dich. sostitutive punti 2,3,4,7
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Scheda offerta
Scheda offerta economica
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Allegato A
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Allegato B
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Avviso di aggiudicazione
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