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PA PI207117-24 per la fornitura di strisce reattive e coagulometri portatili per la determinazione di INR su prelievo capillare presso il domicilio del paziente nelle aree cittadine dei comuni dell’AUSL di Bologna e dei comuni dell’AUSL di Imola

Pubblicato il 29/05/2024
Sintesi

In data 27/06/2024 pubblicati chiarimenti

In data 28/06/2024 pubblicato chiarimento.

Chiarimento pubblicato in data 28/06/2024:

QUESITO: Nel capitolato speciale, a pag.5, viene richiesto che “la quantità offerta di controlli deve permettere la loro esecuzione almeno una volta la settimana per ogni livello su ogni coagulometro”. Per stimare correttamente i costi dei controlli, si richiede di specificare quanti sono i centri di afferenza e di confermare che i controlli dei coagulometri di uno stesso centro verranno eseguiti tutti insieme.

RISPOSTA

Per le necessità di AUSL di Bologna: "l'organizzazione ad oggi prevede che i controlli di uno stesso centro vengano eseguiti tutti insieme e che i centri di afferenza attualmente previsti sono 12".

Per le necessità di AUSL di Imola: "l'organizzazione ad oggi prevede che i controlli di uno stesso centro vengano eseguiti tutti insieme e che i centri di afferenza attualmente previsti sono 4"

Chiarimenti pubblicati in data 27/06/2024

Quesito:

Spettabile,
In relazione alle “Caratteristiche coagulometri” riportate nell’ Art.4) Caratteristiche indispensabili fornitura, si fa presente che la composizione delle richieste così elencate, identifica univocamente un preciso strumento analitico presente sul mercato.
In particolare, la caratteristica “che il dispositivo permetta la rimozione automatica della striscia dopo l’uso” è un tratto distintivo di uno strumento che per necessità costruttiva delle strisce test è vincolato ad avere tale caratteristica altrimenti l’operatore dovrebbe per forza venire a contatto con il campione di sangue appena dosato.
Gli altri strumenti presenti sul mercato non utilizzano questa modalità perché sono dotati di strisce test con una “linguetta” sufficientemente lunga per assicurare che l’operatore non venga in contatto con il sangue. In considerazione anche del fatto che, gli operatori sono comunque obbligati ad indossare correttamente i dispositivi di protezione individuali (guanti monouso non sterili), pertanto, la sicurezza dell’operatore è così garantita.
Quindi, visto che la caratteristica indispensabile non comporta particolari vantaggi in termini organizzativi, sicurezza e operativi per la Stazione Appaltante, la richiesta pare fuori dai limiti della ragionevolezza e ostacolante per la partecipazione alla gara di altri operatori economici.
È importante sottolineare che siamo in presenza di una procedura aperta ma con le caratteristiche indispensabili così composte, sussistono barriere all’accesso alla competizione, ovverosia esistono ostacoli che impediscano, surrettiziamente, alle altre imprese di partecipare comunque alla procedura di gara.
Pertanto, al fine di garantire la partecipazione al più ampio numero di operatori economici presenti sul mercato nel rispetto del Art. 10 comma 3 del Codice degli appalti (d.lgs. 36/2023), si chiede di poter considerare equivalente un sistema che prevede una linguetta sufficientemente grande da evitare il contatto con il campione o di ritenere come refuso la dicitura “che il dispositivo permetta la rimozione automatica della striscia dopo l’uso” .

RISPOSTA:

Spett.le Ditta, in riscontro alla vostra si comunica quanto segue:

  • esistono dei fornitori in grado di fornire dispositivi ad espulsione automatica; per questo motivo non si ravvede un criterio di esclusività, ma quello di un confronto aperto.
  • la sicurezza degli operatori è un principio cardine dei dispositivi diagnostici e non si può prescindere da essa. La lunghezza della striscia è una caratteristica che non garantisce la sufficiente sicurezza dell'operatore in quanto la rimozione manuale, di per se, comporta il rischio di contatto con il materiale biologico.

Quesito:

Nel capitolato speciale, a pag.4, sia per l’AUSL di Bologna sia per l’AUSL di Imola, viene richiesto che “i costi per lo sviluppo del sistema di integrazione saranno a totale carico dell’assuntore” riferendosi ai sistemi:

a) sistema informativo composto dall’APP BeHome ADI e dal Software BeSimple Home di Siemens Healthineers;
b) sistema informativo composto dall’APP ARIANNA ADI e dal relativo SW ARIANNA ADI di DEDALUS.

A tale proposito, si richiede di sapere se i costi per tali sviluppi sono già noti o se devono essere richiesti direttamente alle aziende produttrici. In questa seconda evenienza, visto che la gara è per 36 mesi e che la base d’asta è già sottostimata rispetto a quella delle precedenti forniture, al fine di valutare la nostra partecipazione, si richiede che sia l’Ente a porre un tetto massimo di spesa per la realizzazione delle due integrazioni.

RISPOSTA

Spett.le Ditta,

in merito alla richiesta di chiarimento sopra riportata si comunica quanto segue:

Per ambedue i sistemi informativi i costi di integrazione non sono noti e devono essere chiesti al fornitore, in quanto  dipendono dal prodotto offerto.

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